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Gara play off Grazzanise-Cellole: stangata del Giudice Sportivo

giovedì 1 giugno 2023, di redazione


La battaglia sostenuta sul campo del ‘Massaro’ domenica 28.5.23 tra il Grazzanise e il Cellole per la disputa dei play off non poteva non avere conseguenze sul piano disciplinare come era facile prevedere. Il Giudice Sportivo ha emesso i suoi provvedimenti pubblicati oggi con il Comunicato n° 166. A farne le spese non solo i tesserati delle due squadre ma anche lo stesso Real, a causa del comportamento del cosiddetto tifo organizzato, che, presumiamo, per il grande amore che nutre per la squadra, si farà carico della multa. Ecco i provvedimenti ufficiali:

Euro 150,00 REAL GRAZZANISE
propri sostenitori sia nel 1^tempo che nel 2^tempo accendevano fumogeni ed uno di questi veniva lanciato sul tdg

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/10/2023
VERRENGIA MICHELE (F.C. CELLOLE BAIA DOMIZIA)

Al 12^ minuto del 2T.,dopo l’espulsione per doppia ammonizione poneva in essere un comportamento irrispettoso ed ingiurioso nei confronti del DDG rivolgendogli frasi offensive e denigratorie delle sue capacità.
La sanzione viene inflitta ex art. 36 comma 2^ lettera a) CGS così come modificato dalla delibera del Consiglio Federale del 18.4.23 pubblicata il 20.4.23 sul C.U. 317.
La sanzione è aggravata dato che il comportamento irrispettoso ed irriguardoso veniva posto in essere in seguito ad un provvedimento di espulsione per doppia ammonizione.
La sanzione ha decorrenza dal 1.9.23 data la interruzione dei campionati nel periodo dal 1.7 al 31.8.23.

SQUALIFICA FINO AL 31/ 5/2025
RUBERTO FRANCESCO P. (F.C. CELLOLE BAIA DOMIZIA)

Il GST letto il referto del DDG , rilevato che: - Il Sig. Ruberto Francesco Pio, calciatore della società F.C. Cellole Baia Domizia, al 41^ del 2^ tempo, mostrando disappunto nei confronti di una decisione del DDG, gli afferrava il braccio sx , con forza, strattonandolo; - proseguiva tale suo comportamento violento, ponendo in essere nell’uscire dal tdg un comportamento irrispettoso ed ingiurioso nei confronti del DDG rivolgendogli epiteti ingiuriosi. Considerato che il comportamento del calciatore Ruberto Francesco Pio, sopra riportato, costituisce ex art. 35 1^ comma CGS condotta violenta nei confronti del DDG in quanto "atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività" nei confronti del DDG ,il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - considerato che la sanzione da infliggere al calciatore Ruberto Francesco Pio va considerata ai fini dell’applicazione della misura amministrativa a carico della Società F.C. Cellole Baia Domizia ex C.U. 104/A FIGC del 17.12.2014; - visto l’ art. 35 comma 2^ del CGS così come modificato dalla delibera del Consiglio Federale del 18.4.23 pubblicata il 20.4.23 sul C.U. 317; PQM delibera di: - Infliggere al calciatore Ruberto Francesco Pio , della società F.C. Cellole Baia Domizia, la squalifica fino al 31.05.2024

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PARENTE ARMANDO (REAL GRAZZANISE)

colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio di un avversario a gioco in svolgimento ed a pallone lontano.

I AMMONIZIONE DIFFIDA
F.C. CELLOLE BAIA DOMIZIA: CORVINO FABRIZIO, DI SERIO LUCA, IRACE LUCA, PORCARO SALVATORE;
REAL GRAZZANISE: ANDREOZZI FABIO LIBERATO, PARENTE ANGELO

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